Art. 17 bis · Liste per commissioni giudicatrici
Titolo III

Art. 17 bis

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Liste per commissioni giudicatrici

In vigore dal 8 ago 2026
1. Ai fini delle procedure di reclutamento di cui agli , comma 2, il Ministero cura la pubblicazione delle liste, con validità biennale, distinte per ciascun gruppo scientifico-disciplinare e separate per funzioni di prima e di seconda fascia, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle relative commissioni giudicatrici. 2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della documentazione concernente l'attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti di cui all', comma 1, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza, documentati con le modalità di cui all', comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nel sito internet del Ministero. 3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui al comma 1 i professori straordinari a tempo determinato di cui all', comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa ai sensi dell', comma 7, secondo periodo, della presente legge e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale. 4. In sede di pubblicazione delle liste di cui al comma 1, il Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.
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