Accordo
Art. 17
17 / 22Protezione dei dati personali
In vigore dal 14 dic 2010
Protezione dei dati personali
1. Quando dati personali vengono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello che risulta dall'attuazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo che costituisce parte integrante dello stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-19;208#art-a-17