Art. 12 · Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali

Art. 12

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Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali

In vigore dal 24 nov 2010
1. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall' del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».
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