Art. 30 · Discordanze ed errori formali
Protocollo 3Titolo V

Art. 30

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Discordanze ed errori formali

In vigore dal 12 set 2010
Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sè l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-30