Protocollo 7›Sez. III
Art. 12
232 / 234Informazioni e consulenza tecnica
In vigore dal 12 set 2010
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-12-4