Art. 12 · Informazioni e consulenza tecnica
Protocollo 7Sez. III

Art. 12

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Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 12 set 2010
Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'.
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