Art. 12 · Accesso al mercato
Protocollo 4

Art. 12

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Accesso al mercato

In vigore dal 12 set 2010
Accesso al mercato Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne: - soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Serbia; - un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocità.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-p-12-2