Art. 91 · Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
AccordoTitolo VIII

Art. 91

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Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

In vigore dal 12 set 2010
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari La cooperazione tra la Serbia e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Serbia che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni.
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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-91