Accordo›Titolo VI
Art. 74
74 / 234Imprese pubbliche
In vigore dal 12 set 2010
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Serbia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-08-13;151#art-a-74