Art. 133
AccordoTitolo X

Art. 133

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In vigore dal 12 set 2010
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
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