Art. 16 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 16

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 7 set 2010
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano
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