Art. 14
14 / 16Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia
In vigore dal 7 set 2010
1. All' del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso».
2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all', commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Storico versioni
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