Art. 14 · Lodi e decisioni del collegio arbitrale
Protocollo 6Sez. III

Art. 14

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Lodi e decisioni del collegio arbitrale

In vigore dal 26 giu 2010
Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.
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