Art. 94 · Turismo
AccordoTitolo VIII

Art. 94

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Turismo

In vigore dal 26 giu 2010
Turismo La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente. La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-94