Art. 86
AccordoTitolo VIII

Art. 86

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In vigore dal 26 giu 2010
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
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