Art. 52
Accordo

Art. 52

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In vigore dal 26 giu 2010
1. Fatte salve le disposizioni dell', le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, semprechè così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di adottare misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti nè informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
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