Art. 45 · Responsabilità finanziaria
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Art. 45

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Responsabilità finanziaria

In vigore dal 26 giu 2010
Responsabilità finanziaria Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di adottare tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-45