Art. 20 · Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali
Accordo

Art. 20

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Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 26 giu 2010
Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina. 2. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.
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