Art. 133
AccordoTitolo X

Art. 133

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In vigore dal 26 giu 2010
Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-133