Art. 119
AccordoTitolo X

Art. 119

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In vigore dal 26 giu 2010
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97#art-a-119