Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. 252 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
252 articoli
Accordo
Art. 1 Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE tra Art. 19 Definizione Art. 20 Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali Art. 21 Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali Art. 22 Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni Art. 23 Riduzione accelerata dei dazi doganali Art. 24 Definizione Art. 25 Prodotti agricoli trasformati Art. 26 Abolizione delle restrizioni quantitative Art. 27 Prodotti agricoli Art. 28 Pesce e prodotti della pesca Art. 29 Clausola di revisione Art. 30 Articolo 30 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'artic Art. 31 Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose Art. 32 Ambito d'applicazione Art. 33 Concessioni più favorevoli Art. 34 Standstill Art. 35 Divieto di discriminazione fiscale Art. 36 Dazi doganali di carattere fiscale Art. 37 Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere Art. 38 Dumping e sovvenzioni Art. 39 Clausola di salvaguardia generale Art. 40 Clausola di penuria Art. 41 Monopoli di Stato Art. 42 Norme di origine Art. 43 Restrizioni autorizzate Art. 44 Mancata cooperazione amministrativa Art. 45 Responsabilità finanziaria Art. 46 Articolo 46 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle dispos Art. 50 Definizione Art. 51 Articolo 51 1. La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attività nel suo territorio da part Art. 52 Articolo 52 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare Art. 53 Articolo 53 1. Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sul Art. 54 Articolo 54 1. Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di Art. 55 Articolo 55 Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia- Art. 56 Articolo 56 1. Una società comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o Art. 57 Articolo 57 1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti dis Art. 58 Articolo 58 1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizi Art. 59 Articolo 59 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l Art. 60 Articolo 60 Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'art Art. 61 Articolo 61 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bi Art. 62 Articolo 62 1. Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del p Art. 63 Articolo 63 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 64 Articolo 64 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedis Art. 65 Articolo 65 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllat Art. 66 Articolo 66 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 67 Articolo 67 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di Art. 68 Articolo 68 Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo Art. 69 Articolo 69 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di adottare le mis titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 Articolo 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi de Art. 3 Articolo 3 La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguit Art. 4 Articolo 4 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi int Art. 5 Articolo 5 La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di rel Art. 6 Articolo 6 La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le r Art. 7 Articolo 7 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e Art. 8 Articolo 8 L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro un period Art. 9 Articolo 9 L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 10 Articolo 10 1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Art. 11 Articolo 11 1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di sta Art. 12 Articolo 12 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato Art. 13 Articolo 13 Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello re titolo III COOPERAZIONE REGIONALE
Art. 14 Articolo 14 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a Art. 15 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Art. 16 Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione Art. 17 Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione titolo IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 18 Articolo 18 1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore titolo V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO,PRESTAZIONE DI SERVIZI, CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Art. 47 Articolo 47 1. Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili in ciascuno Stat Art. 48 Articolo 48 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in Art. 49 Articolo 49 1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenz titolo VI RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA
Art. 70 Articolo 70 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazi Art. 71 Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico Art. 72 Imprese pubbliche Art. 73 Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale Art. 74 Appalti pubblici Art. 75 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità Art. 76 Tutela dei consumatori Art. 77 Condizioni di lavoro e pari opportunità Art. 78 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Art. 79 Protezione dei dati personali Art. 80 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Art. 81 Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione Art. 82 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo Art. 83 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite Art. 84 Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione Art. 85 Lotta al terrorismo titolo VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE
Art. 86 Articolo 86 1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per Art. 87 Politica economica e commerciale Art. 88 Cooperazione nel settore statistico Art. 89 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari Art. 90 Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario Art. 91 Promozione e tutela degli investimenti Art. 92 Cooperazione industriale Art. 93 Piccole e medie imprese Art. 94 Turismo Art. 95 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 96 Pesca Art. 97 Dogane Art. 98 Fiscalità Art. 99 Cooperazione nel settore sociale Art. 100 Istruzione e formazione Art. 101 Cooperazione culturale Art. 102 Cooperazione nel settore audiovisivo Art. 103 Società dell'informazione Art. 104 Reti e servizi di comunicazione elettronici Art. 105 Informazione e comunicazione Art. 106 Trasporti Art. 107 Energia Art. 108 Ambiente Art. 109 Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico Art. 110 Sviluppo regionale e locale Art. 111 Riforma della pubblica amministrazione titolo IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Art. 112 Articolo 112 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, Art. 113 Articolo 113 Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma Art. 114 Articolo 114 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si ado titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 115 Articolo 115 È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di s Art. 116 Articolo 116 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, Art. 117 Articolo 117 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consigli Art. 118 Articolo 118 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di as Art. 119 Articolo 119 Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. En Art. 120 Articolo 120 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire q Art. 121 Articolo 121 È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, ne Art. 122 Articolo 122 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire Art. 123 Articolo 123 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere q Art. 124 Articolo 124 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispo Art. 125 Articolo 125 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necess Art. 126 Articolo 126 1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'app Art. 127 Articolo 127 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di dir Art. 128 Articolo 128 Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integr Art. 129 Articolo 129 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Part Art. 130 Articolo 130 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunità o i suoi St Art. 131 Articolo 131 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applican Art. 132 Articolo 132 Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del Art. 133 Articolo 133 Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, da Art. 134 Articolo 134 Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettiv Art. 135 Accordo interinale Protocollo 1
titolo X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA LA COMUNITÀ E LA BOSNIA-ERZEGOVINA Artic Art. 2 Articolo 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione d Art. 3 Articolo 3 La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizio Protocollo 2
titolo I Disposizioni di carattere generale
titolo II Definizione della nozione di "Prodotti Originari"
Art. 2 Requisiti generali Art. 3 Cumulo nella Comunità Art. 4 Cumulo in Bosnia Erzegovina Art. 5 Prodotti interamente ottenuti Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Art. 8 Unità da prendere in considerazione Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Art. 10 Assortimenti Art. 11 Elementi neutri titolo III Requisiti territoriali
Art. 12 Principio di territorialità Art. 13 Trasporto diretto Art. 14 Esposizioni titolo IV Restituzione o esenzione
Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi titolo V Prova dell'origine
Art. 16 Requisiti generali Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base Art. 21 Contabilità separata Art. 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Art. 23 Esportatore autorizzato Art. 24 Validità della prova dell'origine Art. 25 Presentazione della prova dell'origine Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine Art. 28 Documenti giustificativi Art. 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Art. 30 Discordanze ed errori formali Art. 31 Importi espressi in euro titolo VI Misure di cooperazione amministrativa
Art. 32 Assistenza reciproca Art. 33 Verifica delle prove dell'origine Art. 34 Composizione delle controversie Art. 35 Sanzioni Art. 36 Zone franche titolo VII Ceuta e Melilla
Art. 37 Attuazione del presente protocollo Art. 38 Condizioni speciali titolo VIII Disposizioni finali
Art. 39 Modifiche delpresente protocollo Protocollo 3
Art. 4 Disposizione generale Art. 5 Pianificazione Art. 6 Aspetti finanziari Art. 7 Disposizione generale Art. 8 Aspetti particolari in materia di infrastrutture Art. 9 Misure di sostegno Art. 10 Ruolo delle ferrovie Art. 11 Disposizioni generali Art. 12 Accesso al mercato Art. 13 Imposte, pedaggi ed altri oneri Art. 14 Pesi e dimensioni Art. 15 Ambiente Art. 16 Aspetti sociali Art. 17 Disposizioni relative al traffico Art. 18 Sicurezza stradale Art. 19 Semplificazione delle formalità Art. 20 Estensione del campo d'applicazione Art. 21 Attuazione titolo VIII Disposizioni finali
Art. 1 Scopo Art. 2 Campo d'applicazione Art. 3 Definizioni Protocollo 5
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo d'applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna, notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Espletamento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza Art. 10 Scambio di informazioni e riservatezza Art. 11 Periti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Attuazione Art. 14 Altri accordi Protocollo 6
Art. 1 Obiettivo Art. 2 Campo d'applicazione Art. 3 Avvio della procedura di arbitrato Art. 4 Composizione del collegio arbitrale Art. 5 Lodo del collegio arbitrale Art. 15 Elenco di arbitri Art. 16 Nesso con gli obblighi OMC Art. 17 Termini Art. 18 Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo sezione II APPLICAZIONE DEL LODO ARBITRALE
Art. 6 Applicazione del lodo del collegio arbitrale Art. 7 Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo Art. 8 Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale Art. 9 Provvedimenti temporanei in caso di non conformità Art. 10 Articolo 10 1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e sezione III DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 11 Pubbliche udienze Art. 12 Informazioni e consulenza tecnica Art. 13 Principi di interpretazione Art. 14 Lodi e decisioni del collegio arbitrale Protocollo 7
Art. 1 PROTOCOLLO 7 RIGUARDANTE LE CONCESSIONI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI E IL RICO Art. 2 Articolo 2 Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano: 1) ai vini della voce 22.04 del Allegato II
Art. 1 Obiettivi Art. 2 Articolo 2 Definizioni Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disp Art. 3 Norme generali in materia di importazione e commercializzazione titolo I PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI
Art. 4 Denominazioni protette Art. 5 Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina Art. 6 Protezione delle indicazioni geografiche Art. 7 Protezione delle menzioni tradizionali Art. 8 Marchi commerciali Art. 9 Esportazioni titolo II ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITA' COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO
Art. 10 Gruppo di lavoro Art. 11 Compiti delle parti Art. 12 Applicazione e funzionamento dell' accordo di cui al presente allegato Art. 13 Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti Art. 14 Consultazioni titolo III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 15 Transito di piccoli quantitativi Art. 16 Commercializzazione di scorte preesistenti Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360