Art. 1 · Periodo transitorio
Protocollo VIII

Art. 1

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Periodo transitorio

In vigore dal 23 giu 2010
PROTOCOLLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA DALL'ALTRA Periodo transitorio 1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Romania avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea. 2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Romania, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
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