Art. 1 · Periodi transitori
Protocollo I

Art. 1

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Periodi transitori

In vigore dal 23 giu 2010
ALLEGATO V PROTOCOLLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, DALL'ALTRA Periodi transitori 1) Il primo periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Albania, di seguito "Albania", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', paragrafo 1, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea. 2) Il secondo periodo transitorio decorre dalla fine del primo periodo transitorio e termina quando l'Albania avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all', paragrafo 2, del presente protocollo come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea.
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