Art. 23
Accordo

Art. 23

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In vigore dal 23 giu 2010
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e gli altri dipendenti pubblici che operano nell'ambito del presente accordo, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni coperte da segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese, ai loro rapporti commerciali o ai costi.
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