Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 23 giu 2010
1. Per proteggere l'aviazione civile da interferenze illecite, le Parti contraenti provvedono a che le norme fondamentali comuni e i meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea indicati nell'allegato I siano attuati in tutti gli aeroporti situati sul loro territorio, conformemente alle pertinenti disposizioni a cui si fa riferimento nel succitato allegato. 2. Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile. 3. In caso di sequestro o minaccia di sequestro illecito di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le Parti contraenti si prestano mutua assistenza facilitando le comunicazioni e altre misure idonee volte a porre fine, con rapidità e senza rischi, a tale incidente o minaccia. 4. Una parte associata può essere sottoposta ad un'ispezione dalla Commissione europea conformemente alla normativa comunitaria contemplata nell'allegato I, e può essere chiamata a partecipare ad ispezioni effettuate dalla Commissione europea in altre Parti contraenti.
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