Trattato›Capo XI
Art. 41
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In vigore dal 12 giu 2010
Denuncia
1. Qualsiasi Parte potrà, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-41