Art. 33 · Consiglio finanziario
TrattatoCapo X

Art. 33

33 / 47

Consiglio finanziario

In vigore dal 12 giu 2010
Consiglio finanziario 1. È istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. 2. Il Consiglio finanziario svolgerà le seguenti funzioni: a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio; b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN; c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN; d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione; e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferirà alla successiva riunione del CIMIN; f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non è in grado di risolvere il contenzioso, questo dovrà essere risolto dal CIMIN; g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR. Sarà il CIMIN a stabilire le modalità della revisione. 3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l' esame e l' adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-33