Trattato›Capo VI
Art. 15
15 / 47Aspetti medici e legali in caso di decesso
In vigore dal 12 giu 2010
Aspetti medici e legali in caso di decesso
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine è autorizzato a presenziare all'autopsia.
2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Storico versioni
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