Art. 3 · Copertura finanziaria

Art. 3

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Copertura finanziaria

In vigore dal 21 mag 2010
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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