Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 30 mar 2010
Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente Accordo, esse garantiscono uno standard di protezione almeno equivalente al livello di protezione derivante dall'applicazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo, di cui esso è parte integrante.
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