Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL Art. 2 Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si Art. 3 Articolo 3 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo è scambiata direttamente tra le A Art. 4 Articolo 4 1. Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazion Art. 5 Articolo 5 Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscon Art. 6 Articolo 6 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta Art. 7 Articolo 7 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelli Art. 8 Articolo 8 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di Art. 9 Articolo 9 Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misu Art. 10 Articolo 10 Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica Art. 11 Articolo 11 1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero credit Art. 12 Articolo 12 1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conform Art. 13 Articolo 13 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'a Art. 14 Articolo 14 1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate p Art. 15 Articolo 15 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle infor Art. 16 Articolo 16 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzi Art. 17 Articolo 17 Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente A Art. 18 Articolo 18 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Art. 19 Articolo 19 1. Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la so Art. 20 Articolo 20 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimbor Art. 21 Articolo 21 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttament Art. 22 Articolo 22 L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle Accise nor Art. 23 Articolo 23 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contra Art. 24 Articolo 24 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla Art. 25 Articolo 25 Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Pa Art. 26 Articolo 26 Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termi Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360