Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 16 gen 2010
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-rd-2