Accordo
Art. XVIII
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In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO XVIII
DURATA
Il presente Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo che una delle due Parti avrà comunicato all'altra la sua decisione di far cessare l'Accordo, tranne che per quanto riguarda la normale cessazione delle attività dello Staff College nel paese e la cessione delle sue proprietà e dei suoi beni.
Fatto a Torino il 16 SETTEMBRE 2003 in due esemplari, nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
(firma) (firma)
Per la Repubblica Italiana Per le Nazioni Unite
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-xviii