Art. XV · ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI
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Art. XV

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ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI

In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO XV ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI In conformità con la risoluzione della Assemblea generale XIII.6.E del 13 febbraio 1946 tutti gli Autoveicoli posseduti o utilizzati dallo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e da tutti i membri del personale che possiedono o utilizzano tali autoveicoli dovranno essere assicurati in maniera appropriata per i rischi nei confronti dei terzi.
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