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Art. V
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In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO V
FONDI, BENI ED ALTRE PROPRIETÀ
1. Lo Staff College, le sue proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale, tranne in casi particolari in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite abbia esplicitamente rinunciato a tale immunità. Resta tuttavia inteso che la rinuncia non potrà essere estesa a nessun provvedimento esecutivo.
2. Le proprietà, i fondi e i beni dello Staff College, ovunque siano ubicati e da chiunque siano custoditi, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e da qualsiasi altra forma di intervento esercitata tramite provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
3. Senza alcuna restrizione dovuta a controlli finanziari, regolamenti o moratorie di nessun genere, lo Staff College:
a. potrà possedere ed usare fondi, oro o strumenti negoziabili di qualunque genere e mantenere e gestire conti in qualsiasi valuta e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta;
b. sarà libero di trasferire i suoi fondi, oro o valute da un paese ad un altro o all'interno dell'Italia ad altre organizzazioni o agenzie del sistema delle Nazioni Unite;
c. per le sue transazioni finanziarie, usufruirà del tasso di cambio più favorevole legalmente disponibile.
Storico versioni
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