Art. IV · ESPERTI IN MISSIONE
Allegato

Art. IV

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ESPERTI IN MISSIONE

In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO IV ESPERTI IN MISSIONE 1. Agli esperti in missione per lo Staff College saranno concessi privilegi, immunità ed agevolazioni, come specificato nell'Articolo VI, Sezioni 22 e 23 e nell'Articolo VII, Sezione 26, della Convenzione. 2. Agli esperti in missione con un contratto non inferiore agli undici mesi sarà concessa una carta d'identità speciale rilasciata dal Governo attestante il loro status.
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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202#art-a-iv-2