Accordo
Art. IV
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In vigore dal 16 gen 2010
ARTICOLO IV
STATUS DELLO STAFF COLLEGE
1. I locali dello Staff College saranno inviolabili. Le autorità competenti non entreranno nei locali per svolgere attività ufficiali, se non con l'esplicito consenso del Direttore dello Staff College ed alle condizioni da lui concordate. In caso di incendio o altra situazione di emergenza che richieda un immediato intervento protettivo, si presumerà il consenso del Direttore o del suo rappresentante per entrare nei locali, qualora non sia possibile raggiungere in tempo nè l'uno nè l'altro.
2. Gli archivi dello Staff College, ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o in esso custoditi saranno inviolabili.
3. Le autorità competenti garantiranno con debita cura la sicurezza e la protezione dello Staff College, ed assicureranno che la sua tranquillità non venga disturbata dall'ingresso di persone o gruppi esterni non autorizzati, ovvero da disordini nelle sue immediate vicinanze.
4. Fatte salve le disposizioni della Convenzione, lo Staff College provvederà ad impedire che i suoi locali vengano usati come rifugio da persone che tentano di evitare l'arresto o un procedimento ai sensi della legislazione italiana, o sono ricercati dal Governo ai fini dell'estradizione in un altro paese.
5. Eventuali località dentro o fuori Torino, eventualmente usate temporaneamente per riunioni dello Staff College, con l'assenso del Governo, saranno considerate parte dei locali dello Staff College per la durata della riunione. Per tali conferenze, riunioni o seminari saranno stipulali appositi Accordi fra lo Staff College ed il Governo.
Storico versioni
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