Art. I · DEFINIZIONI
Accordo

Art. I

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DEFINIZIONI

In vigore dal 16 gen 2010
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA Il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominato "il Governo") e le Nazioni Unite, CONSIDERANDO che, con la risoluzione 55/207, l'Assemblea Generale ha deciso di istituire lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, in data 1 gennaio 2002, previa approvazione del relativo Statuto, quale istituzione preposta alla gestione delle competenze, formazione e apprendimento per il personale del Sistema delle Nazioni Unite, rivolta in particolare ai settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del sistema; CONSIDERANDO che, in conformità con l'Articolo IX dello Statuto dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 55/278, lo Staff College, quale parte delle Nazioni Unite, godrà dello status, dei privilegi e delle immunità previsti agli Articoli 104 e 105 della Carta delle Nazioni Unite, dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 ratificata dalla Repubblica italiana il 20 dicembre 1957 e da altri accordi internazionali e risoluzioni delle Nazioni Unite relative allo status ed ai privilegi e immunità dell'Organizzazione; RICHIAMANDO le consultazioni che si sono svolte fra i rappresentanti dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite e del Governo Italiano allo scopo di disciplinare le problematiche derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia; HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: ARTICOLO I DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti definizioni: a. per "Staff College" si intende lo Staff College del Sistema delle Nazioni Unite di Torino, Italia, e qualsiasi altro ufficio subordinato che potrà essere istituito in Italia, con il consenso del Governo; b. per "autorità competenti" si intendono le autorità centrali, locali ed altre autorità previste dalla legislazione italiana; c. per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana; d. per "Convenzione" si intende la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946; e. per "Direttore dello Staff College" si intende il funzionario responsabile dello Staff College; f. per "Funzionari dello Staff College" si intendono il Direttore dello Staff College e tutti i membri del suo personale, indipendentemente dalla nazionalità, impiegati ai termini delle Norme e Regolamenti per il Personale delle Nazioni Unite tranne le persone che sono reclutate in Italia e assunte con retribuzione orario, come previsto nella risoluzione 76 (I) del 7 dicembre 1946 della Assemblea generale delle Nazioni Unite; g. per "Esperti in missione" si intendono le persone, diverse dai funzionari dello Staff College, che sono in missione per lo Staff College nell'ambito degli Articoli VI e VII della Convenzione; h. per "Accordo" si intende il presente Accordo con i suoi Allegati.
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