Art. 2 (commi 101-200)
3 / 9Disposizioni diverse
In vigore dal 1 gen 2027
101. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all', comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.
105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: "destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge" sono inserite le seguenti: ", nonché quelle decorrenti dall'anno 2010".
106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale";
d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
"e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
"f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati";
g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica";
h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
"Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5";
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio";
1) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
"Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali";
m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".
108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.
110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.
113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.
115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.
117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale.
117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:
a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse.
118. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
119. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
120. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
121. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.
124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.
127. Lo stanziamento di cui all', comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.
128. Il terzo periodo del comma 4 dell' del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.
129. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall', comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.
130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall', comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data".
131. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
"2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera".
132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
133. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
135. Il beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 134 e del presente comma.
136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: "in caso di licenziamento" sono inserite le seguenti: "o di cessazione del rapporto di lavoro".
137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell', comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall', commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo";
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni".
142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: "ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti" sono sostituite dalle seguenti: ", a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991".
143. Il comma 46 dell' della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: "o territoriali" sono sostituite dalle seguenti: ", territoriali o aziendali";
b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia".
144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo:
a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati aisensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.
147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.
148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "parchi e monumenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche nel caso in cui il committente sia un ente locale";
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università";
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: ", limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi" sono soppresse;
d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: "settore produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,";
e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:
"h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie";
f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale";
g) al comma 1-bis, le parole: "per il 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009 e 2010" e dopo le parole: "in tutti i settori produttivi" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti locali,".
149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:
"2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno".
150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all', comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell' della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,".
153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: "e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009" sono inserite le seguenti: ", nonché di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:
"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio".
156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "Nell'anno 2009" sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2010" e dopo le parole: "60 milioni di euro" è inserita la seguente: "annui";
b) all'articolo 5, comma 1, le parole:
"31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2010".
157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.
158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile".
160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall', comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182 mirano:
a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.
163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.
164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
165. È istituito il Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di seguito denominata: "Banca", di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.
166. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.
168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.
169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sul quale può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.
Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell', comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.
174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.
176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d' Italia.
177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176.
178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
179. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
180. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
181. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.
182. Al comma 1097 dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "titoli governativi dell'area euro" sono inserite le seguenti: "e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano".
183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.
185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.
185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali".
186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonché, sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell', della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.
189. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
190. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
191. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
193. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
194. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, è attribuito al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti, un importo pari a 600 milioni di euro di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario straordinario del Governo.
196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al Commissario straordinario del Governo per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dei cinque sesti dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: "6 giugno 2009" sono inserite le seguenti: "e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009";
2) il numero: " 24" è sostituito dal seguente: "60";
3) la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "giugno";
b) al comma 3:
1) il numero: " 24" è sostituito dal seguente: " 60";
2) la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "giugno".
199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall', comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.
200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:
a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza corredatadi un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;
2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;
d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle società concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;
f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.
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