Art. 11 · Copertura finanziaria.

Art. 11

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Copertura finanziaria.

In vigore dal 11 nov 2009
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.455 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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