Art. 7 · Autorità centrale

Art. 7

Autorità centrale

In vigore dal 15 ago 2009
1. In relazione alle disposizioni previste dall', paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia. 2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana. 3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli , paragrafo 7, e 57 della Convenzione.
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