Convenzione›Titolo VIII
Art. 68
68 / 71Entrata in vigore
In vigore dal 15 ago 2009
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione. Ai fini del presente punto, gli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica non saranno valutati aggiuntivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o accede alla presente Convenzione successivamente al deposito del trentesimo strumento relativo, la presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione del relativo strumento o alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente al punto 1 del presente articolo, se questa è posteriore.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-68