Convenzione›Titolo VIII
Art. 66
66 / 71Composizione delle controversie
In vigore dal 15 ago 2009
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione mediante negoziazione.
2. Ogni controversia tra due, o più Stati Parte relativa all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante negoziazione entro un termine ragionevole è, su richiesta di una di tali Stati Parte, sottomessa ad arbitrato. Se,. Decorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di convenire sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte potrà riferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta in conformità con lo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si considera vincolato dal punto 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal punto 2 del presente articolo rispetto allo Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità con il punto 3 del presente articolo può in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-66