Convenzione›Titolo V
Art. 58
58 / 71Unità di intelligence finanziaria
In vigore dal 15 ago 2009
Unità di intelligence finanziaria
Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e combattere il trasferimento di proventi relativi ai reati previsti in conformità con la presente Convenzione e di promuovere modalità e misure di recupero di tali proventi e, a tal fine, considereranno la possibilità di istituire un'unità di intelligence finanziaria responsabile della ricezione, analisi e diffusione tra le autorità competenti di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-58