Art. 45 · Trasferimento delle persone condannate
ConvenzioneTitolo IV

Art. 45

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Trasferimento delle persone condannate

In vigore dal 15 ago 2009
Trasferimento delle persone condannate Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione, allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-45