Art. 41 · Precedenti giudiziari
ConvenzioneTitolo III

Art. 41

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Precedenti giudiziari

In vigore dal 15 ago 2009
Precedenti giudiziari Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative o le altre misure necessarie per tenere conto, nelle condizioni e ai fini che ritiene appropriati, di ogni condanna della quale il presunto autore di un reato sarebbe stato precedentemente oggetto in un altro Stato, al fine di utilizzare tale informazione nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-41