Art. 39 · Cooperazione tra autorità nazionali e settori privato
ConvenzioneTitolo III

Art. 39

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Cooperazione tra autorità nazionali e settori privato

In vigore dal 15 ago 2009
Cooperazione tra autorità nazionali e settori privato 1. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare, conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti e le entità del settore privato, in particolare gli istituti finanziari, su questioni concernenti la commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di incoraggiare i propri cittadini e le altre persone residenti abitualmente sul suo territorio a segnalare alla autorità nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
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