Art. 33 · Protezione delle persone che comunicano informazioni
ConvenzioneTitolo III

Art. 33

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Protezione delle persone che comunicano informazioni

In vigore dal 15 ago 2009
Protezione delle persone che comunicano informazioni Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di incorporare nel proprio sistema giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato ogni persona che segnali alle autorità competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-33