Art. 30 · Procedimenti giudiziari, decisione e sanzioni
ConvenzioneTitolo III

Art. 30

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Procedimenti giudiziari, decisione e sanzioni

In vigore dal 15 ago 2009
Procedimenti giudiziari, decisione e sanzioni 1. Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di tale reato. 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie al fine di stabilire o mantenere, conformemente al proprio sistema giuridico e ai propri principi costituzionali, un equilibrio appropriato tra ogni immunità o privilegio giurisdizionale concesso ai propri pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e la possibilità, se necessario, di ricercare, perseguire e giudicare effettivamente i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera affinché ogni potere giudiziario discrezionale conferito dal proprio diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari avviati contro le persone per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione sia esercitato in modo tale da ottimizzate l'efficacia di misure di individuazione e di repressione di tali reati, tenuto debito conto della necessità di esercitare un effetto dissuasivo per quanto concerne la loro commissione. 4. Relativamente ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte prende misure appropriate, conformemente al proprio diritto interno e tenuto debito conto dei diritti di difesa, affinché le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni di scarcerazione in attesa di giudizio o di appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell'imputato nell'ulteriore procedimento penale. 5. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la gravità dei reati interessati nell'esaminare l'eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati. 6. Ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, esamina l'istituzione di procedure che permettano all'autorità competente, se del caso, di revocare, sospendere o trasferire un pubblico ufficiale accusato di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione, avendo a mente il rispetto del principio della presunzione d'innocenza. 7. Quando la gravità del reato lo giustifica, ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, esamina l'istituzione di procedure che permettano di interdire, con decisione giudiziaria od ogni altro mezzo appropriato, per una durata fissata dal proprio diritto interno, le persone riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, dal diritto di: a) Ricoprire un pubblico ufficio; b) Ricoprire una funzione in un'impresa della quale lo Stato è totalmente o parzialmente proprietario. 8. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti nei confronti dei funzionari. 9. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il principio secondo il quale la definizione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e dei mezzi giuridici di difesa applicabili o degli altri principi giuridici che disciplinano la legalità delle incriminazioni dipendono esclusivamente dal diritto interno di uno Stato Parte, principio per il quale detti reati sono perseguiti e puniti conformemente a tale diritto. 10. Gli Stati Parte si adoperano al fine di promuovere il reinserimento sociale delle persone riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-30