Art. 27 · Partecipazione e tentativo
ConvenzioneTitolo III

Art. 27

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Partecipazione e tentativo

In vigore dal 15 ago 2009
Partecipazione e tentativo 1. Ogni Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto intero, al fatto di partecipare a qualunque titolo, ad esempio come complice, assistente od istigatore, ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, al tentativo di commissione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto interno, alla preparazione di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
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