Convenzione›Titolo III
Art. 25
25 / 71Ostacolo al buon funzionamento della giustizia
In vigore dal 15 ago 2009
Ostacolo al buon funzionamento della giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi intenzionalmente:
a) Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione o di promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio per ottenere una falsa testimonianza od impedire una testimonianza o la presentazione di elementi probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
b) Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione per impedire ad un funzionario della giustizia o dei servizi di individuazione e di repressione di esercitare i doveri della loro carica in relazione alla commissione di reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. Nulla nel presente comma pregiudica il diritto degli Stati Parte di disporre di una legislazione destinata a proteggere altre categorie di pubblici
ufficiali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-25